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Accesso civico
Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dall'art. 6,c.1, del d.lgs. n. 97/2016, le richieste di accesso civico ai documenti, alle informazioni e ai dati di interesse generale oggetto di specifici obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’INVALSI, nei casi in cui gli stessi siano stati omessi, possono essere inoltrate al Responsabile per la trasparenza. (Direttore generale).
Si evidenzia che l’accesso civico NON SOSTITUISCE il diritto di accesso di cui all’art. 22 della L. 241/90 e s.m.i. che è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un’interesse diretto, concreto e attuale e si esercita con la visione ed estrazione di copia. Per questi casi si rimanda alla pagina dedicata nel sito web. (Regolamento accesso atti).
Le richieste di accesso civico semplice, cioè atti per i quali è prevista la pubblicazione da norme di legge sul sito web, dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
accesso.civico@invalsi.it
Le richieste di accesso civico generalizzato, cioè dati e atti non soggetti a pubblicazione seppur nei limiti previsti dalle norme vigenti di legge e subordinatamente alla indicazione precisa degli atti e provvedimenti di cui si chiede l’accesso, dovranno essere inoltrate necessariamente mediante l'allegato modulo all’indirizzo pec:
protocollo.invalsi@legalmail.it
- Disciplinare sull’esercizio del diritto all’accesso civico, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
- Foia - Istanza di accesso civico generalizzato
Per informazioni su accesso civico semplice, generalizzato e accesso agli atti ex L. 241/90 vedi la deliberazione ANAC n. 1309 del 29 dicembre 2016. Titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2, c. 9-bis, della l. 241/90, per i casi di ritardo o mancata risposta è il Direttore generale dell’Istituto.
- Registro degli Accessi relativo al semestre Gennaio – Giugno 2023 | XLS 30Kb |
sezione aggiornata in data 27.07.2023