Accesso civico

Accesso civico, accesso generalizzato e accesso documentale

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Tale disposizione si esplica in diverse tipologie di accesso: l’accesso civico, l’accesso generalizzato e l’accesso documentale.

L’accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, mentre l’accesso generalizzato riguarda la possibilità di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (art. 5, del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97 del 2016 e Legge 7 agosto 1990, n. 241). Permane anche l’esercizio del diritto d’informazione, di accesso e di partecipazione al cittadino di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241 (cosiddetto accesso documentale).

Modalità per l’esercizio di accesso civico

L’istanza può essere trasmessa per via telematica compilando il modulo di accesso civico (All. 1), ed è presentata al seguente ufficio:

L’amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Modalità per l’esercizio dell’accesso generalizzato

L’istanza può essere trasmessa per via telematica compilando il modulo per l’accesso generalizzato (All. 2), ed è presentata al seguente indirizzo:

L’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti.

Nell’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato l’Amministrazione tiene conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n. 1309/2016 e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019.

Nei casi di diniego dell’accesso civico e generalizzato o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza compilando il modulo di richiesta di istanza (All. 3) all’indirizzo protocollo.invalsi@legalmail.it.

Modalità per l’esercizio dell’accesso documentale

L’istanza può essere trasmessa per via telematica o postale nello spirito della Legge 7 agosto 1990, n.241 compilando il modulo per l’acceso documentale (All. 4), ed è presentata alternativamente:

  • al protocollo all’indirizzo protocollo.invalsi@legalmail.it o all’ufficio che detiene il documento richiesto, il cui indirizzo può essere reperito sul sito istituzionale INVALSI.

L’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti.

Responsabile dei dati: Ufficio Legale
Ultimo aggiornamento: 02/04/2026